Per il 2026 l’accento sarà posto soprattutto sulle innovazioni tecnologiche e sugli adeguamenti amministrativi. Qui scopri cosa devi sapere per essere sempre aggiornato.
Dal 1° gennaio 2026
Dati elettronici del veicolo per l’immatricolazione
Dal 2026 i veicoli immatricolati in Svizzera per i quali sono disponibili dati elettronici dei singoli veicoli potranno essere immatricolati a livello puramente amministrativo e senza esame fisico. I dati necessari provengono da una banca dati europea centrale (Eucaris) o dalle autorità estere competenti in materia di omologazione.
L’obiettivo: processi di omologazione più rapidi e una maggiore efficienza nel settore automobilistico.
Esenzione dall’omologazione per i veicoli muniti di un certificato di conformità UE
I veicoli che possiedono un certificato di conformità UE valido elettronico o fisico sono ora esentati dall’obbligo svizzero di omologazione del tipo. In questo modo, possono essere immatricolati in Svizzera per qualsiasi persona, rispettando gli altri requisiti di immatricolazione.
Soppressione dei marchi di controllo sui rapporti d’esame
I marchi di controllo finora incollati sui rapporti d’esame relativi al pagamento della tassa di omologazione del tipo vengono a cadere. In futuro
le tasse per l’immatricolazione del veicolo saranno conteggiate mediante un sistema di pagamento online (micropayment) o tramite fattura. Le aliquote della tassa rimangono invariate e rimangono rispettivamente a CHF 5,50 e CHF 4,00 per ogni veicolo immatricolato ovvero per ogni singolo veicolo allestito.
Sanzioni CO2 per l’immatricolazione di veicoli
I veicoli per i quali è prevista una sanzione sul CO2 secondo la legge del 23 dicembre 2013 sul CO2 possono ancora essere ammessi solo se la relativa sanzione è stata pagata integralmente o se il veicolo è stato assegnato al parco veicoli nuovi di un grande importatore o a un consorzio di emissione.
Precisazione relativa all’esenzione dei carri di lavoro dall’obbligo di autorizzazione
Secondo il diritto previgente i carri da lavoro con una velocità massima fino a 10 km sono sostanzialmente esclusi dall’obbligo di autorizzazione. Per questi veicoli non sono necessarie licenze di circolazione e targhe. Ora viene tuttavia precisato che questa eccezione trova applicazione soltanto se la categorizzazione del carro da lavoro come «veicolo speciale» si basa effettivamente sulla velocità. Se la categorizzazione nel singolo caso si basa su altri criteri, le licenze di circolazione e la targa sono tuttora necessarie.
Metodo uniforme di calcolo del rapporto peso-potenza dei motoveicoli
In futuro, il rapporto peso-potenza dei motoveicoli sarà calcolato in Svizzera applicando il metodo utilizzato nell’UE. Finora il rapporto peso-potenza veniva calcolato sulla base del peso a vuoto. Ora come rapporto peso-potenza viene utilizzato il rapporto tra la potenza del motore (in kW) e la massa in ordine di marcia (in kg). Il valore limite del rapporto peso-potenza viene ora inserito con un decimale dopo la virgola. Nelle licenze di circolazione il dato viene arrotondato al centesimo più vicino.
Dal 1° luglio 2026
Maggiore sicurezza nel trasporto internazionale su strada
I veicoli e le combinazioni di veicoli superiori a 2,5 t, in cui il conducente trascorre più della metà del tempo di lavoro alla guida, rientreranno nella categoria ARV 1. In Svizzera il traffico non cambia.
Segnalazione unitaria su autostrade e cantieri
Con la revisione parziale dell’ordinanza sulla segnaletica stradale i contenuti delle norme tecniche sono ripresi nel diritto federale. In questo modo viene aumentata la sicurezza sulle autostrade, nei cantieri e nelle indicazioni turistiche. La designazione bilingue della località sui pannelli autostradali è ora disciplinata in modo più esplicito.

