Quali dati vengono raccolti sulla mia persona?
Utilizzando le varie carte clienti di cui disponiamo o facendo acquisti online trasmettiamo i nostri dati alle aziende, che li raccolgono per adeguare i propri prodotti, mettere a punto nuovi servizi per la clientela o analizzare i nostri comportamenti di acquisto. Vuoi sapere quali dati ha raccolto un’azienda sulla tua persona? La legge federale sulla protezione dei dati («legge sulla protezione dei dati» o «LPD») prevede che ognuno abbia il diritto di domandare al detentore di una collezione di dati se vengono raccolte e trattate informazioni che lo concernono (art. 8 LPD).
Una volta inoltrata una cosiddetta «domanda di accesso» chi è in possesso di dati sulla persona in questione è tenuto a comunicare:
- tutti i dati disponibili nella collezione;
- l’origine di questi dati;
- lo scopo e le basi giuridiche per il trattamento dei dati;
- le categorie di persone (ossia non i singoli) coinvolte nella raccolta dei dati (ad es. i reparti di underwriting, incasso ecc.);
- le categorie di persone (ossia non i singoli) a cui sono stati forniti tali dati (ad es. avvocati, autorità statali ecc.).
- il detentore ha la facoltà di negare, limitare o rinviare la trasmissione di tali informazioni se previsto dalla legge, ad es. a fronte di dati vincolati al segreto professionale di un avvocato.
Il diritto d’accesso può inoltre essere limitato qualora si renda necessario per interessi preponderanti di terzi, ad esempio nel caso in cui la diffusione del nome di un informatore comporterebbe un serio pericolo per la sua incolumità.
A limitare il diritto d’accesso possono essere anche interessi preponderanti del detentore stesso qualora i dati non vengano trasmessi a terzi. Inoltre alle raccolte di dati utilizzate esclusivamente per la comunicazione in forma redazionale tramite mezzi quali stampa, radio, TV, riviste online ecc. si applicano prescrizioni particolari tra cui, innanzitutto, un’ampia tutela delle fonti.
La trasmissione, a seguito di richiesta, di informazioni false o incomplete può essere sanzionata con una multa. Il diritto d’accesso deve essere fatto valere in forma scritta (vedasi modello); a tal fine il richiedente deve dimostrare la propria identità, ad es. presentando una copia della carta d’identità. Il detentore della collezione di dati è tenuto a fornire le informazioni richieste entro 30 giorni o a comunicare eventuali limitazioni al diritto d’accesso motivandone le ragioni. L'informazione viene generalmente rilasciata per iscritto, sotto forma di stampa o di copia.
Il detentore può inoltre concedere al richiedente di visionare i dati direttamente in loco, pur non essendo tenuto a farlo. È possibile richiedere una partecipazione ai costi per il rilascio delle informazioni solo se questo comporta un onere lavorativo particolarmente elevato o se tali informazioni erano già state fornite al richiedente in precedenza. La partecipazione ai costi non può superare i CHF 300 e deve essere resa nota al richiedente prima del rilascio delle informazioni stesse, in modo che questi possa ritirare la propria domanda senza spese consequenziali