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Tutto quello che c’è da sapere per registrare un’unione domestica

Qui trovi la documentazione principale.

Risposta dettagliata

Nota: a partire dal 1° luglio 2022, in Svizzera non sarà più possibile costituire nuove unione domestica. Da quel momento in poi, il matrimonio sarà l'unica opzione aperta alle coppie dello stesso sesso. Tuttavia, le unioni registrate già esistenti possono continuare senza una dichiarazione speciale. L'unione registrata può essere convertita in matrimonio in qualsiasi momento presentando una dichiarazione all'ufficio anagrafe. In alternativa, si può anche contrarre un nuovo matrimonio.

Se non si ha l'intenzione di contrarre matrimonio, sussiste la possibilità di registrare l'unione domestica.

Come costituire un’unione domestica registrata e quali effetti ne derivano?

Chi può farsi registrare?

Possono procedere alla registrazione soltanto due persone dello stesso sesso di età superiore ai 18 anni e capaci di discernimento. I partner non possono essere già coniugati o vincolati da un’altra unione domestica registrata. Inoltre non possono essere legati da vincoli di parentela non consentiti: non è permesso registrare un’unione domestica con un fratello, una sorella, un fratellastro, una sorellastra o un genitore (di sangue o adottivo), né con una nonna o un nonno. Almeno uno dei partner deve inoltre possedere la cittadinanza elvetica o essere domiciliato in Svizzera.

Come bisogna procedere per la registrazione?

A tal fine è necessario presentare domanda all’ufficio dello stato civile presso il luogo di domicilio di uno dei partner. La procedura va avviata almeno tre o quattro mesi prima della data per la quale si desidera risultare registrati. A questo punto, nell’ambito di una procedura preliminare l’ufficio dello stato civile esamina se le condizioni sono soddisfatte. Viene quindi fissato un appuntamento con la coppia per la registrazione entro un periodo di tre mesi dalla decisione. L’unione domestica viene poi registrata mediante atto pubblico ossia, concretamente, dall’ufficiale dello stato civile.  I partner ricevono infine un certificato di unione domestica registrata.

Quali effetti produce un’unione domestica registrata?

Come per il matrimonio, i partner registrati costituiscono una comunità di interesse che agisce solidalmente: i due si devono dunque assistenza e rispetto reciproci e provvedono al mantenimento dell’unione domestica. In presenza di figli, i partner si assistono a vicenda nell’esercizio dell’autorità parentale e nell’adempimento dell’obbligo di mantenimento.
I soggetti in un’unione domestica registrata godono inoltre reciprocamente del diritto successorio, come per i coniugi. Ciascun partner rappresenta altresì l’unione domestica per i bisogni correnti della stessa. Tuttavia è possibile disdire un contratto di locazione o alienare l’abitazione comune solo con l’esplicito consenso dell’altro partner. Ognuno dei due soggetti è inoltre tenuto a informare l’altro sui suoi redditi, sulla sostanza e sui debiti.
Per legge le parti sottostanno anche alla separazione dei beni come regime ordinario. Mediante convenzione patrimoniale i partner possono però concordare una regolamentazione speciale e prevedere la partecipazione agli acquisti nel caso in cui l’unione domestica venga sciolta. Tale accordo deve essere registrato mediante atto pubblico.

Come sciogliere un’unione domestica registrata?

L’unione ha termine al decesso di uno dei partner o mediante scioglimento giudiziale; inoltre è ipotizzabile che il tribunale rilasci una dichiarazione di annullamento. 
Se i due partner intendono separarsi possono domandare congiuntamente a un giudice lo scioglimento dell’unione domestica registrata. L’azione può anche essere richiesta da uno dei partner individualmente, purché al momento della proposizione le parti vivano separate da almeno un anno. Come previsto dal diritto del divorzio, i valori patrimoniali acquisiti nel corso dell’unione domestica vengono ripartiti nella previdenza professionale; a quel punto i diritti successori reciproci vengono meno. In linea di massima, dopo lo scioglimento dell’unione domestica i partner sono nuovamente responsabili per il proprio mantenimento, ad eccezione dei casi in cui una delle parti abbia esercitato un’attività lavorativa in misura limitata o non l’abbia svolta affatto.

Se il mio partner è straniero, una volta registrata l’unione domestica può raggiungermi in Svizzera?

Sì, successivamente alla registrazione un partner straniero ha diritto all’ottenimento o all’estensione di un permesso di dimora in Svizzera. Lo stesso accade nel caso in cui l’altro partner non sia cittadino svizzero ma disponga di un permesso di domicilio. La richiesta di ricongiungimento familiare va presentata all’autorità cantonale competente in materia di migrazione, oppure presso la rappresentanza svizzera all’estero, che la inoltrerà a sua volta a detta autorità. Nel caso in cui il partner si trasferisse da uno Stato terzo (esterno allo spazio UE/AELS), il permesso può essere ottenuto solo se le parti dispongono di una dimora comune. Vengono fatte eccezioni qualora, seppure l’unione domestica sia ancora in essere, sussistano ragioni importanti che portino ad avere due residenze separate. Ai partner stranieri domiciliati negli Stati UE/AELS non si applica la condizione di dover disporre di una dimora comune.
Dopo un soggiorno regolare e ininterrotto in Svizzera di almeno cinque anni, il partner straniero di un cittadino elvetico o di una persona domiciliata in Svizzera ottiene a sua volta un permesso di domicilio. Questo viene concesso per un periodo di tempo illimitato e garantisce così al partner straniero il diritto di soggiorno permanente.